STATUTO

L’Associazione, ha come finalità la realizzazione di un sistema interconnesso tra persone che perseguono esclusivamente finalità di continuità di cura e più logico accesso ai cannabinoidi et affini su base di solidarietà sociale. Essa intende operare in settori inerenti al sistema endocannabinoide. E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. 

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata: “TUTELA PAZIENTI CANNABIS MEDICA” A.P.S.
– E.T.S.”, con sede legale nel Comune di Lecce (LE), operante senza fini di lucro.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera
dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi
dell’art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate all’assistenza sociale, all’istruzione, formazione e tutela dei diritti civili.
In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di:

• offrire ai pazienti che utilizzano la Cannabis a scopo terapeutico e alle loro famiglie una consulenza legale, medico–psicologica, un sostegno psico-sociale e di segretariato sociale per affrontare passaggi cruciali necessari e ogni iter burocratico per affrontare la terapia medica;
• promuovere e realizzare attività che agevolino la tutela e la promozione della salute, dell’equilibrio psicomotorio, dell’attività fisica;
• istruzione e formazione professionale;
• salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
• tutela dei diritti civili;
• ricerca scientifica e tecnologica;
• Informare correttamente e sensibilizzare la cittadinanza relativamente ai benefici derivanti per la salute dall’utilizzo della Cannabis a scopo terapeutico, favorendo la cultura della prevenzione e incentivando il senso di responsabilità delle persone verso il proprio benessere;
• condurre iniziative di studio, ricerca e approfondimento sull’utilizzo della Cannabis per scopo terapeutico;
• la progettazione, l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale, finanziati e/o cofinanziati da enti, a pagamento o non;
• orientamento professionale, formazione professionale, comprese la formazione continua e l’organizzazione di stage sulla base di esperienze formative, anche in collaborazione con soggetti coinvolti in rapporto di partenariato nell’ambito della Unione Europea, svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
• quote e contributi degli associati;
• eredità, donazione e legati;
• contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
• contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
• entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
• proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, secondarie e strumentali;
• erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
• entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
• ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo
dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa
vigente in materia di terzo settore.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il
Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 – Membri dell’Associazione
All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.
Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.
Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si
impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla
presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non
possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, per il
tramite dell’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede
l’adesione.
La qualità di socio si perde:
• per decesso;
• per recesso;
• per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due (2) anni consecutivi;
• per esclusione:
• per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
• per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli
addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.
Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto a:
• partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
• godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo
ai loro legali rappresentanti o mandatari;
• prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.
I soci sono obbligati a:
• osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
• astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione
• versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
• contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari

Art. 7 – Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti
massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017,
l’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie
connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
• l’Assemblea dei soci;
• il Consiglio direttivo;
• il Presidente;
• il Comitato scientifico;
• l’eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
• l’eventuale Organo di Controllo.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione
all’elettorato attivo e passivo.

Art. 9- L’Assemblea
L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è
l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed
ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione. È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza o in
via elettronica, purché sia possibile accertare l’identità dell’associato che partecipa e vota. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
L’Assemblea ordinaria:
• nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
• approva il bilancio;
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• delibera sull’esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
• delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell’aspirante socio non ammesso;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
• destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
• delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo. 

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto. . 

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è l’Organo di Amministrazione dell’Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a cinque (5) e non superiore a
nove (9) eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre (3) anni e sono rieleggibili per tre (3) mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio direttivo:
• nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario;
• cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
• predispone bilancio o rendiconto;
• stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
• delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
• delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
• provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, dieci (10) giorni lavorativi prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Di regola è convocato ogni tre (3) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 – Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch’esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli
deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.. 

Art. 12 – Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è organo consultivo e di appoggio al Consiglio Direttivo che ha il duplice compito di fare proposte e di esprimere pareri su tutte
le potenziali iniziative inerenti allo studio, la ricerca, l’assistenza dei pazienti che utilizzano la Cannabis per scopi terapeutici.
Rappresenta inoltre un’interfaccia dell’Associazione nei confronti del mondo scientifico ed accademico.
I membri del Comitato Scientifico si riuniscono periodicamente per discutere insieme quali siano le iniziative più opportune e più concrete da prendere
per promuovere la ricerca , l’aggiornamento dell’attività clinica e migliorare l’assistenza dei pazienti

Art.13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da tre (3) membri ed è eletto dall’Assemblea anche fra
i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l’amministrazione
dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione
annuale in tema di bilancio consuntivo

Art. 14 – Organo di Controllo
È nominato nei casi previsti dal D.lgs. 117/2017.
L’Organo di Controllo, se nominato:
• vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
• esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
• attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell’Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi
diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad
altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Art. 16 – Rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al
Codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.